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Legge 96/2006: Disciplina agriturismo


Le finalità della legge
Anni ’70, le Regioni hanno iniziato ad emanare leggi in materie di agriturismo poiché l’agriturismo, consistente in una serie di attività turistiche svolte nell’ambito di un impresa agricola, riguarda due materie, il turismo e l’agriturismo; in base all’art. 117 Costituzione e agli statuti speciali di competenza delle Regioni.

Lo Stato è intervenuto con la legge 5 dicembre 1985 n. 730, intitolata “Disciplina dell’agriturismo”, alla quale va riconosciuto il carattere di legge quadro. Questa legge si apre con un lungo art. in cui si afferma che il sostegno all’agricoltura può essere fatto anche incentivando “forme idonee di turismo nelle campagne”, volte a favorire: lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e il miglioramento delle loro condizioni di vita, il recupero e il restauro del patrimonio rurale, la conservazione e la tutela dell’ambiente, valorizzazione dei prodotti tipici, sviluppo del turismo sociale e giovanile, rapporto con la città. La legge n. 730 è stata poi sostituita dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006.

Questa legge statale è cosi minuziosa perché ha assemblato gli obbiettivi che le singole Regioni hanno dato in materia di agriturismo, in base alle diverse realtà economiche, sociali e culturali.

La definizione
In base all'art. 2 della legge n. 96/2006 si definiscono attività agrituristiche “esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (definiti in base all’art. 2135 del Codice Civile) anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali."

La disciplina dell'agriturismo fissa i criteri in base a cui vengono identificate le attività agrituristiche che sono:
- l’esercizio da parte di un imprenditore agricolo (criterio soggettivo)
- l’utilizzo delle risorse aziendali e connessione e complementarietà con quelle agricole (criteri oggettivo)
La legge 96/2006 non fissa alcun limite per lo svolgimento di attività agrituristiche, però alcune leggi regionali hanno provveduto a limitare la ricettività a un certo numero di posti-letto (tra le Regioni più restrittive vi è la Lombardia, mentre il Trentino e il Sud sono più lascive) o hanno posto dei criteri integrativi (ad esempio per bimbi e scolaresche).

La legge 96/2006 precisa il contenuto delle “attività di ricezione e ospitalità”, dando un concetto di ricettività più ampio di quello limitato all’offerta di alloggio della legge quadro sul turismo. Esse consistono nel:
- dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti per la sosta dei campeggiatori,
- somministrare, per la consumazione sul posto, cibi e bevande costituiti soprattutto da prodotti propri,
- organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.

L’art. 3 indica quali locali possono essere usati per l’attività agrituristica . Può trattarsi di:
- locali all’interno dell’abitazione dell’imprenditore agricolo situata nel fondo,
- edifici esistenti sul fondo che non siano più necessari all’attività agricola.

L’art. 1 cerca di realizzare due finalità:
- conoscenza da parte degli ospiti delle abitudini e delle tradizioni del mondo agricolo attraverso il contatto con la famiglia dell’imprenditore,
- recupero del patrimonio edilizio che potrebbe altrimenti essere destinato all’abbandono e al degrado.

La disciplina agriturismo:
Le Regioni istituiscono un elenco di coloro che esercitano attività agrituristiche, tenuto dalla Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La legge si limita ad indicare situazioni di carattere penale che impediscono l’iscrizione all’elenco.
Altri requisiti possono essere fissati dalle leggi regionali per l’iscrizione al REC.

Iter da seguire:
Dopo l’iscrizione è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio da parte del Comune che deve verificare l’esistenza dei requisiti (conformi alle leggi sanitarie e al Testo unico di pubblica sicurezza).
L’autorizzazione viene prima comunicata al Prefetto che la può sospendere, annullare o revocare.
Dopo 90 gg dalla domanda, senza alcuna pronuncia, questa si considera accolta. Il Sindaco entro i 30gg successivi fornisce all'interessato l’autorizzazione.

Inoltre l’agriturismo è un settore separato dalle strutture turistiche Regionali e. non ha rapporti con strutture Turistiche Locali (APT).



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