Viaggi pullman: tutele e diritti per i passeggeri
Ogni anno sono più di 72 milioni le persone che in Europa compiono viaggi in pullman. Il Parlamento ha proposto un quadro legislativo comunitario per garantire i diritti dei passeggeri di autobus e pullman. In questo modo il Parlamento italiano ha accolto il regolamento della Commissione Europea applicabile «al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari».
Considerato l'aumento del numero di viaggiatori in autobus nell'arco dell'ultimo decennio, è stato necessario fissare degli obblighi per le imprese di trasporto in materia di indennizzi, in caso di: cancellazione o ritardo, smarrimento o danneggiamento dei bagagli e decesso o lesioni dei passeggeri. Oltre a sancire i diritti dei disabili che effettuano viaggi pullman.
Illustriamo più nel dettaglio le novità in tema diritti dei passeggeri per i viaggi pullman:
- Responsabilità del vettore in caso di cancellazione o ritardi alla partenza superiori a due ore. Oltre alla responsabilità dell'impresa di trasporto nei casi di "overbooking". In tali casi, il vettore dovrebbe proporre: servizi di trasporto alternativi o un rimborso del 50% del prezzo del ticket per chi decide di continuare il viaggio pullman e il rimborso del costo del biglietto per coloro che decidono di non usufruire di servizi di viaggio alternativi.
- Responsabilità dell'impresa di trasporto per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio posto sotto la custodia del vettore fino ad un massimo di indennizzo di 1800 euro.
- Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri qualora si verifichino incidenti per colpa o negligenza dell'impresa di trasporto durante il viaggio in pullman o con autobus, oltre agli incidenti avvenuti mentre il passeggero si trovava nel veicolo in sosta o al momento di salirvi o discendervi.
- Diritti dei disabili, incluso quello all’assistenza, senza costi aggiuntivi. I vettori che propongono viaggi pullman non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione o di imbarcare una persona diversamente abile.
- Garanzia dell’informazione dei passeggeri circa i loro diritti e la possibilità di reclamare.
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